Come si partecipa ad un'asta immobiliare presso i Tribunali
Una premessa è d'obbligo.
Aggiudicarsi un immobile ad un'asta immobiliare presso un Tribunale garantisce la massima sicurezza possibile per l'acquisto.
L'immobile perviene all'aggiudicatario completamente purgato da ogni gravame e soprattutto non può riservare al nuovo proprietario alcuna sfavorevole sorpresa, come qualche volta può capitare negli acquisti normali (V. Revocatorie Ordinarie e Fallimentari): il Tribunale garantisce.
La partecipazione alle aste è libera e pubblica.
Una volta individuato il bene per il quale si vuole concorrere, e, conosciuto attraverso la pubblicità il numero dell'esecuzione, si deve reperire negli Uffici Esecuzioni Immobiliari del Tribunale, il fascicolo per visionare la perizia con i dati e la descrizione dell'immobile nonché la data dell'asta.
Entro le ore 13 del giorno precedente l'asta, deve essere presentata una domanda di partecipazione in carta da bollo (vedi fac simile) ed il concorrente deve depositare due assegni circolari non trasferibili ed intestati al "Tribunale Ordinario di Roma - Settore Esecuzioni Immobiliari". di importo indicato nel bando d'asta, uno a titolo di anticipo sul prezzo e l'altro a titolo di anticipo sulle spese e gli oneri di aggiudicazione presso la Cancelleria "depositi giudiziari" del Tribunale (Tribunale di Roma Esecuzioni Immobiliari Via Giulio Cesare n. 54b stanza 84).
Approssimativamente l'importo complessivo da depositare per partecipare ad un'asta ammonta al 30% del prezzo base.
Detto deposito può essere adempiuto anche a mezzo di Titoli di Stato ed, in questo caso, alla domanda di partecipazione si allegherà la ricevuta del versamento effettuato presso il Ministero del Tesoro in Via XX Settembre n. 97.
La domanda di partecipazione dovrà contenere, per i privati, l'attestazione del regime patrimoniale, e, per le Società, un certificato di vigenza.
Il concorrente, il giorno dell'asta, potrà partecipare in udienza personalmente o attraverso un suo rappresentante munito di procura speciale notarile per fare la propria offerta e/o i necessari e voluti rilanci. Infatti i concorrenti ammessi all'asta possono rilanciare, a voce, aumentando l'ultima offerta di un importo non inferiore al rilancio minimo stabilito nel bando d'asta.
Nel caso in cui il concorrente non ottenga l'aggiudicazione del bene, gli assegni depositati verranno immediatamente restituiti dalla Cancelleria.
Viceversa in caso di aggiudicazione si dovrà provvedere, nella stessa mattinata, ad integrare la cauzione per la parte eccedente il prezzo base.
Si dovrà quindi attendere 10 gg. per consentire eventuali aumenti di sesto.
La legge infatti consente, a chi presenta, nel predetto termine di 10 gg., un'offerta in aumento di almeno un sesto del prezzo di aggiudicazione, di riaprire la gara con l'aggiudicatario. Verrà quindi fissata una nuova udienza d'asta alla quale potranno partecipare soltanto l'aggiudicatario e tutti coloro che avranno provveduto ad effettuare un'offerta in aumento di un sesto.
A seguito di questa nuova asta, la gara si considererà chiusa definitivamente con la nuova aggiudicazione.
L'aggiudicatario definitivo dovrà provvedere quindi ad integrare il prezzo entro 40 gg. dall'udienza di aggiudicazione presso la Cancelleria del Tribunale; nel caso in cui sull'immobile esista un mutuo fondiario, il versamento dovrà essere effettuato direttamente presso l'Istituto mutuante, per la quota parte del prezzo a quest'ultimo dovuto, versando l'eventuale differenza alla Cancelleria.
N.B. Il prezzo da corrispondere sarà sempre aumentato per il registro o per l'I.V.A che potrà essere ad aliquota agevolata nel caso di acquisto di una "prima casa".
Successivamente la Cancelleria provvederà ad emettere il decreto di trasferimento in favore del concorrente che è rimasto aggiudicatario.
Tale decreto, che verrà trascritto in Conservatoria, a cura della Cancelleria, costituirà titolo di proprietà e titolo esecutivo nei confronti di chi occupasse l'immobile subastato.
Infine, a cura di parte e a carico dell'esecuzione si provvederà alla materiale cancellazione d'ipoteche, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, che, pur se ancora presenti sull'immobile, di fatto non hanno alcuna rilevanza per il nuovo proprietario.
N.B. Qualora sia necessario è possibile condonare tardivamente gli abusi edilizi degli immobili acquistati attraverso il Tribunale, entro 120 gg. dalla registrazione del trasferimento con spesa per imposte di concessione e oblazione a carico dell'aggiudicatario.
N.B. Potrete anche rivolgervi ad una Banca di fiducia soprattutto laddove vi potesse servire un'integrazione finanziaria per l'acquisto.
Riteniamo, infatti, giuridicamente possibile che un Istituto Bancario possa offrire un mutuo, garantito in via ipotecaria, nel momento che si sia verificata l'aggiudicazione definitiva, ma prima che venga emesso il decreto di trasferimento.
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